L'articolo 151 del Dlgs 267/2000 individua nel 30 settembre dell'esercizio successivo, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio consolidato da parte degli enti locali.
Si tratta dell'ultimo importante tassello che viene a completare, almeno per gli enti con popolazione superiore ai 5mila abitanti, l'applicazione a regime della riforma dell'ordinamento contabile introdotta dal Dlgs 118/2011 come modificato dal Dlgs 126/2014.
L'articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 113/2016 convertito nella legge 160/2016 dispone che «in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.13 della Legge 31 dicembre 2009 n.196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli Enti territoriali, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.».
Ancora una defezione del nostro delegato al bilancio Risi che come già accaduto per la scandalosa vicenda dell'ampliamemto del cimitero mettono in evidenza la scarsa attenzione della cosa pubblica dei nostri amministratori che nel frattempo continuano ad intascare la loro corposa indennità di carica.
Il segretario del PCI AQUINO PIETRO FERONE
PIETRO FERONE
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